SCORTE TECNICHE E ASA NELLE GARE PODISTICHE. CERTO CHE SI PUÒ!
Le scorte tecniche e gli ASA (addetti segnalazioni aggiuntive) sono utilizzabili-soltanto nelle gare ciclistiche, oppure anche in qualche altro genere di-competizione su strada?
L'interrogativo, ovvero il dubbio, piuttosto comprensibile, prende-verosimilmente spunto dal fatto che i corsi di formazione e di aggiornamento-di queste due figure, sono svolti unicamente dalla Federazione Ciclistica-Italiana sulla base di una normativa, contenuta nel Disciplinare (G.U. n. 142-del 19.6.2019 - Ultimo aggiornamento), esclusivamente dedicata alla-sicurezza delle gare ciclistiche su strada. Con una narrazione ed una-applicazione pratica che sembra escludere ogni altra competizione che non-sia quella ciclistica, quando invece, a ben vedere, anche le gare podistiche,-se svolte in certi ambiti, possono beneficiare dell'assistenza e delle facoltà-delle scorte tecniche e degli ASA.
A stabilirlo è l'Art. 9 del Codice della Strada, dove, al punto "6-quater" recita-esattamente così: «Per le competizioni ciclistiche o podistiche(*), ovvero con-altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'nterno del territorio-comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta-può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da-scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.»
Un punto, una norma, esistente dal 2002, anno in cui, a coronamento di un-proficuo lavoro portato avanti dalla FCI e dal Ministero dell'Interno, con la-Legge 168 del 1° agosto, l'Art. 9 viene modificato in modo significativo, in-larga parte proprio a favore delle gare ciclistiche, per le quali viene introdotta-la scorta tecnica. Una novità importante per la sicurezza di queste-competizioni, allora così forte da sedimentare nella memoria collettiva la-convinzione che questa riguardasse esclusivamente le gare ciclistiche, tanto-da trascurare che, in effetti, al punto "6-quater", con sorpresa o non,-l'estensore del testo approvato dal Parlamento aveva inserito anche le-competizioni podistiche o con pattini.
Una possibilità che da subito e ancora adesso è probabilmente finita con-l'essere trascurata per la sua applicazione di tipo essenzialmente comunale,-apparentemente troppo poco, quando invece questa è proprio la prevalente-estensione delle gare podistiche. Associata al fatto che, specie 20 anni fa,-pochi erano i comuni organizzati in Unioni o intenzionati a farlo, e quindi-meno propensi alla realizzazione di quegli "accordi preventivi" necessari alle-rispettive polizie locali per poter autorizzate ed utilizzare le scorte tecniche,-così come più diffusamente ha sempre fatto la polizia stradale.
Allo stato dei fatti, quindi, molti sono i presupposti per non avere più dubbi-interpretativi sull'argomento in questione, ancor più quando confortati dalla-consultazione del testo "Organizzare gare ciclistiche", pubblicato nel-novembre 2019 dalla Egaf Edizioni srl, scritto da due autori di assoluta-competenza come Giandomenico Protospataro e Roberto Sgalla, i quali, alle-pagine 37 e 38 affermano: « Alle manifestazioni podistiche che si svolgono-all'interno di un comune o di comuni limitrofi si applicano le disposizioni-riguardanti la scorta tecnica dettate dal Disciplinare per le scorte tecniche a-gare ciclistiche.
Infatti, per le competizioni podistiche (anche con pattini), che si svolgono-all'interno del territorio comunale (o di comuni limitrofi se esiste tra essi un-accordo preventivo), la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale-coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato-all'effettuazione di scorte o segnalazioni aggiuntive nelle competizioni-ciclistiche.
In particolare, perciò:
--- anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia stradale, per-garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal Disciplinare per le scorte-tecniche, è necessario segnalare l'inizio e la fine della carovana composta dai-podisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a-seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara podistica" e "fine gara podistica";
--- la polizia locale che interviene per la scorta della gara determina le-modalità e il numero dei soggetti abilitati per scorte tecniche e per ASA da-impiegare a supporto della propria attività;
--- devono, in ogni caso, essere rispettate le regole fissate dal Disciplinare-per le scorte tecniche per quanto riguarda equipaggiamento, dotazioni-individuali, veicoli e modalità di svolgimento del servizio di scorta tecnica o di-ASA.»
Avanti quindi con la dovuta convinzione da parte dei comuni per aiutare le-loro polizie locali alle prese con le gare podistiche (gare, non camminate),-valorizzando nel contempo il prezioso contributo di quel volontariato-professionale espresso dalle scorte tecniche e degli ASA. Figure nate dal-ciclismo, ma che per la sicurezza possono "tenere in piedi" le tutele e le-esigenze di tanti altri.
(*) Per "competizioni podistiche", vanno unicamente intese quelle (di velocità o resistenza) che prevedendo-uno specifico ordine di arrivo, hanno l'obbligo della preventiva autorizzazione rilasciata delle stesse autorità-(Regioni, Provincie, Comuni) che rilasciano quelle per le gare ciclistiche. Manifestazioni che per il loro-preminente carattere competitivo, non potrebbero svolgersi rispettando le regole della normale circolazione stradale. Nulla a che vedere con le tante camminate o merce generalmente abbinate a feste, fiere e ricorrenze varie, che invece vanno comunicate preventivamente al Questore secondo l'art. 18 del TULPS.
